Registro Libro Infortuni

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Registro Libro Infortuni

Il registro degli infortuni è un documento obbligatorio per legge in cui vengono annotati gli incidenti sul lavoro che comportano un’assenza lavorativa superiore a tre giorni oltre quello in cui è avvenuto l’infortunio.

La vidimazione, in passato era eseguita dall’Ispettorato del Lavoro (non dall’INAIL), mentre oggi è effettuata dall’Unità Sanitaria Locale. Il suddetto documento deve essere custodito per 10 anni al pari dei libri paga e matricola e deve essere scritto con inchiostro indelebile, senza lasciare aree in bianco, in modo tale che le correzioni siano decifrabili.

Inoltre, devono essere indicati gli incidenti occorsi su tutti i dipendenti, anche se l’infortunato non è assicurato contro gli infortuni lavorativi (oggi evento molto raro).

Per ogni incidente sul lavoro devono essere annotati:

  • i dati identificativi dell’incidentato;
  • il giorno e l’ora dell’infortunio;
  • l’analisi minuziosa della procedura di svolgimento dell’incidente che ha causato l’infortunio;
  • i tipi di ferite;
  • gli effetti dell’infortunio (invalidità temporanea, invalidità permanente, morte);
  • il numero di giorni di assenza dovuti all’incidente;
  • la data di ritorno all’attività lavorativa.

In tutte le aziende con personale subordinato, anche se trattasi di apprendisti, deve essere allestito il registro degli infortuni.

Si ricorda, inoltre, che gli apprendisti hanno anche l’obbligo di partecipare a corsi di formazione di 40 ore annue. Tale percorso formativo è obbligatorio per tutti i lavoratori.

Infatti in ogni azienda i dipendenti devono essere formati tramite corsi inerenti il primo soccorsol’antincendio ed i rischi lavorativi. Presso le aziende, inoltre, dovrà essere nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

I compiti del RSPP, nelle piccole aziende, potranno essere svolti direttamente dal datore di lavoro.

Dove si custodisce il registro degli infortuni?

Il registro degli infortuni deve essere vidimato presso l’A.S.L. competente per territorio e conservato, a disposizione del sistema di vigilanza, sul luogo lavorativo.

Tuttavia, le aziende con attività di breve durata, possono custodire tale documento presso la sede centrale, mentre le ditte che esercitano attività prevalentemente esterne alla propria sede per un periodo di notevole durata, devono conservare il suddetto registro in ogni unità produttiva.

Per ulteriori informazioni riguardo il registro degli infortuni, si rimanda ad una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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