Registro Beni Ammortizzabili, usato in contabilità per gestire le quote economiche dei beni strumentali mobili o immobili.
AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI
Il costo dei beni Ammortizzabili non è interamente deducibile nell’esercizio in cui si effettua l’acquisto, salvo che non si tratti di beni con valore d’acquisto inferiore a €516,46 quindi la deduzione va spalmata nel tempo secondo quanto previsto dalle Coefficienti di ammortamento per beni strumentali legate all’attività dell’impresa ed al tipo di bene.
La procedura utilizzata per ripartire il costo dei Beni Ammortizzabili si chiama Ammortamento. Le imprese hanno l’obbligo della tenuta del Registro dei Cespiti dove vengono annotate tutte le operazioni relative al bene, come il costo di acquisto, i valori annuali di ammortamento, l’eventuale demolizione o cessione a terzi.
Regole generali
Vediamo ora un elenco delle regole generali per applicare correttamente la gestione dei cespiti ed il loro ammortamento nel rispetto della normativa.
- Le quote di ammortamento dei Beni strumentali sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.
- La deduzione è ammessa nella misura massima calcolata in base ai coefficienti stabiliti dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.
- I coefficienti sono ridotti alla metà per il primo esercizio, oppure si può optare per l’ammortamento “puntuale” col calcolo della proporzione dei giorni (o mesi) di uso nell’esercizio.
- In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.
- Per i beni il cui costo unitario non è superiore a €516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute, senza procedere quindi a nessun ammortamento. Il bene deve essere ugualmente iscritto nel Registro dei Cespiti e concorre alla formazione del patrimonio aziendale.