Blocco Ricevute Sanitarie – Registro Degli Onorari E Delle Fatture 2 Copie Autoricalcanti – F.To A5
Fattura o ricevuta sanitaria: per dentisti e odontoiatri soci di una Srl possono apparire come sinonimi, eppure la Legge definisce in modo specifico la differenza tra le due e definisce anche gli obblighi di emissione a seconda della propria posizione lavorativa. Le differenze riguardano i professionisti, non i pazienti.
Odontoiatri e professionisti sanitari possono riferirsi all’Art. 10 del DPR 633/1972, che esenta dall’imposta sul valore aggiunto per tutte le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle attività sanitarie stesse. Leggendolo, però, restano alcuni dubbi sulla fatturazione.
Fattura o ricevuta sanitaria per gli studi odontoiatrici? Il comma 19 dello stesso Decreto riporta che l’esenzione riguarda le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, stessa cosa per società di mutuo soccorso con personalità giuridica.
Altre norme successive al Decreto, tuttavia, spostano l’attenzione alla gestione finanziaria e non alla tipologia della società, generando qualche dubbio. Come capire quale modello di fatturazione adottare allora?
La Legge e la fatturazione sanitaria nelle Srl
La personalità giuridica esenta le società di odontoiatri o professionisti sanitari dalle imposte esclusivamente in caso di clinica convenzionata e ciò riguarda direttamente l’emissione della fattura o della ricevuta sanitaria. Così sancisce la Legge dello Stato Italiano.
La Corte di Giustizia Europea ha infatti raccomandato di guardare alla prestazione medica realmente effettuata, senza nessun accenno alla natura di personalità giuridica dello studio dentistico. Non si tratta di una norma contraria, la sostanza non cambia.
Uno studio odontoiatrico privato, perciò non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, non eroga servizi di ambulatorio e ricovero. Nessuna ospedalizzazione, per cui lo studio dentistico eroga prestazioni assoggettate all’IVA.
Il Decreto continua ad essere valido: bisogna fatturare
La risposta corretta riguardo a fatturazione e ricevuta sanitaria era quindi contenuta nel già citato DPR 663/1972, in particolare all’Art. 10, comma 18. Gli studi odontoiatrici privati non possono essere assimilati alle strutture di pubblica sanità citate dalla Legge, che riportiamo per completezza:
“le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità’, di concerto con il Ministro delle finanze”.
Per questo motivo le prestazioni dentistiche eseguite in uno studio odontoiatrico privato sono esenti IVA ma devono obbligatoriamente essere fatturate, come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate nell’Interpello del 2010.
Per approfondire ulteriormente il caso di un professionista impiegato in uno studio in forma associativa o societaria consigliamo questo articolo tratto dal Blog Dentistamanager.it.